Nucleo Ispettori Ambientali Comuni della Serra Morenica

Nucleo Ispettori Ambientali Comuni della Serra Morenica Il Nucleo Tutela Ambientale svolge attività di:
VIGILANZA ZOOFILA; in base alla Legge 189/04 in materia di Protezione Animali.

Il Nucleo Tutela Ambientale si occupa principalmente di Vigilanza a Tutela Ambientale, con Ispettori Ambientali sul territorio, controllo smaltimento rifiuti, sicurezza urbana, sicurezza ferroviaria, controllo videosorveglianza Comunale. In base all'Art. 55 e 57 CPP le G.P.G sono Agenti di Polizia Giudiziaria Amministrativa. NUCLEO POLIZIA AMBIENTALE;
Il compito del nucleo consiste nel vigilare e

sanzionare le pratiche scorrette di gestione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non, nell'identificazione se possibile di chi abbandona i rifiuti sul territorio, e nell'organizzazione della rimozione dei rifiuti abbandonati. Ispettore Ambientale;
Dall’esame del Regolamento si rileva che ai soggetti nominati Ispettori Ambientali verrebbero affidate la funzione di vigilanza amministrativa con poteri di accertamento delle violazioni di leggi e/o di regolamenti di settore ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge 689/1981; alla nomina sindacale dei predetti Ispettori Ambientali, con riferimento agli stessi poteri di pubblico ufficiale. Safety;
Sicurezza delle città e del territorio
Sicurezza Urbana
Attività integrata in materia di ordine pubblico. Vigilanza Stradale;
Nuovo Codice della Strada e suo regolamento. I poteri dell'operatore in fase di vigilanza stradale, segnalazione incroci, corretta indicazione della viabilità stradale esame di tutti gli articoli del C.d.S., verbali di accertamento degli illeciti derivanti dalla posa di impianti pubblicitari così come da recenti modifiche legislative.
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La figura giuridica dell’agente accertatore doveri, obblighi, funzioni e responsabilità la qualifica di Polizia Amministrativa, Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza nomina sindacale. Regolamento Comunale istitutivo Leggi nazionali e regionali di riferimento: istituzione della figura di agente accertatore Parte generale“D.LGS 152/2006 –GESTIONE DEI RIFIUTI “Analisi del Testo Unico Ambientale, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare parte IV, RIFUTI -solidi e liquidi –Definizione di rifiuto urbano, speciale, pericoloso e non pericoloso –corretta attribuzione dei CODICI CER -Principi fondamentali sull’attuale gestione dei rifiuti in ambito nazionale e comunitario, con riferimento alla produzione, trasporto, smaltimento, recupero, deposito, stoccaggio, messa in riserva, trasformazione in energia, biomassa, biogas, recupero totale come sottoprodotto e classificazione di “cessazione qualifica di rifiuto” Abbandono di rifiuti: gli obblighi, le responsabilità e le sanzioni di applicare. Il responsabile in solido, il co-responsabile. Obblighi del proprietario dell’area, del responsabile del condominio, del proprietario originale del bene diventato rifiuto. Principali obblighi prescritti dal Testo Unico Ambientale (nozione di rifiuto, certificato di avvenuto smaltimento, adempimenti documentali, deposito temporaneo/deposito preliminare/stoccaggio autorizzato), con i relativi obblighi attuali (Formulario di Identificazione rifiuto) e futuri (Scheda Movimentazione Rifiuto) Nozioni giuridiche utili per interpretare correttamente le norme in materia di gestione dei rifiuti, in particolare le responsabilità amministrative e penali che ne conseguono, relativamente a tutti i soggetti che partecipano alla filiera; Esclusioni dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti: le varie ipotesi, le condizioni e alcuni esempi specifici. Le novità apportate dal D.L.vo 205/2010: casi di esclusione, casi di sottoprodotto, casi di Materia Prima Secondaria; Risvolti pratici legati ad una corretta nozione di rifiuto soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, i loro obblighi, responsabilità penali e amministrative cenni in merito agli ambiti più significativi della Normativa Speciale, nel suo rapporto con il Codice dell’ambiente (Rifiuti Sanitari, Amianto, Oli Usati, Rifiuti in ADR, pneumatici, batterie) –Corretto abbruciamento sfalci e potature -Disciplina delle discariche, differenza con il deposito incontrollato di rifiuti Responsabilità per danno ambientale, parte VI/152, obblighi di risarcimento, sanzioni accessorie di revoca dell’autorizzazione, pubblicazione della sentenza, sospensione dal grado Contenzioso amministrativo circa il procedimento sanzionatorio in materia di contestazione amministrativa degli illeciti casi di denunce penali, in particolare abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva approfondimenti proposti dai partecipanti al corso, esperienze del territorio, problematiche sottese alle realtà locali LE SINGOLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI: Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo -ad opera di ignoti, ad opera del privato, ad opera della ditta –Differenze tra abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo Immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee trasporto rifiuti senza Formulario di identificazione rifiuti, mancanza o incompleta compilazione dei registri di carico e scarico, Mancanza o incompleta compilazione del M.U.D. –precisazione relativa al trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi -Tutte le violazioni amministrative relative agli imballaggi NOZIONE E TIPOLOGIA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE La sanzione amministrativa pecuniaria Le sanzioni interditevi la confisca, il sequestro Parte speciale Raccolta differenziata, Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani CRITERI DI ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI Poiché il decreto di definizione di tali criteri da parte del D. Lgs 152/2006, non è stato ancora emanato, occorre rifarsi a disposizioni precedenti il D. Lgs 152/2006, ossia alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.Tale elenco della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, costituisce pertanto ancora il riferimento per valutare la natura di rifiuto assimilabile comprendendo i rifiuti che hanno una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli dell’elenco. Il Regolamento comunale dovrà prevedere i criteri ed i calcoli per l’individuazione della qualità e quantità degli assimilabili. CRITERIO QUALITATIVO Un criterio qualitativo di tipo assoluto (riferito alle singole attività in cui possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità, i rifiuti derivati da attività agricole, agro-industriali, demolizione, costruzione, industriali, artigianali, commerciali, di servizio, ossia appartenenti a categorie merceologiche particolari CRITERIO QUANTITATIVO Si rende necessario fissare un criterio quantitativo, che individua la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilabili ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con una particolare formula da stabilire, prevedendo la SUPERFICIE TARES: rapporti dei singoli servizi con la nuova tassa, in vigore dal 2013 Capitolato speciale d’appalto per il Servizio di igiene urbana. La raccolta delle frazioni valorizzabili, e le modalità di raccolta degli assimilati.

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Nucleo a tutela e salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del decoro dei Comuni.

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