Turba Impianti srl

Turba Impianti srl da oltre 100 anni a Como... disponibilità e competenza al vostro servizio

01/09/2016

L’azienda che ha vinto l’appalto per la distribuzione del metano sta inviando lettere a migliaia di comaschi

10/12/2015

Per quanto riguarda il riscaldamento, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla normativa per ospedali, case di riposo .., la temperatura massima consentita nelle case e negli uffici dovrà essere diminuita di un grado, da 20 a 19 gradi, e le ore di utilizzo massimo consentito dovranno scendere da 14 a 12.

Le news del Comune

24/07/2015

“Non esiste nessuna tassa sui condizionatori semplicemente, come ha precisato il ministero dello Sviluppo Economico, gli impianti di condizionamento superiori ai 12KW, quindi i grandi impianti che servono a raffreddare ambienti di oltre 160 metri quadri sono soggetti a controlli periodici per garantire l’efficienza energetica e la sicurezza. Si tratta soprattutto di condomini, ristoranti, alberghi che devono dotarsi di libretto d’impianto e manutenzione mentre per la maggior parte dei condizionatori domestici e per quelli alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, quest’obbligo non esiste.”

I proprietari dei maxi condizionatori dovranno seguire le stesse regole che già si applicano alle caldaie: controlli ogni quattro anni e libretto d’impianto in regola. Il principio di questa norma, prevista dall’Unione Europea, è quella di limitare l’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera e tenere sotto controllo i consumi di energia. Per questo gli impianti dovranno essere perfettamente efficienti ed essere periodicamente sottoposti a verifiche da parte di impiantisti qualificati, i quali rilasceranno ai proprietari il libretto di manutenzione. Quindi godetevi pure il fresco del vostro condizionatore domestico senza farvi ve**re i sudori freddi al pensiero di dover pagare una nuova tassa.
(fonte CNA Como)

04/05/2015

Vita in città 6 min fa Ispezioni sugli impianti di riscaldamento: estratte a sorte 1.350 case di Como da controllare Parte nei prossimi giorni la nuova campagna di ispezioni degli impianti termici promossa dal settore Ambiente del Comune di Como. In tutto i cittadini coinvolti saranno 1350, pari al…

17/01/2015

In Italia ben 3.400.000 imprese, pari al 76 per cento del totale nazionale, soffrono di problemi di liquidità riconducibili al ritardo nei pagamenti. A seguito dei mancati incassi, le perdite hanno toccato i 35 miliardi di euro: 1.700.000 imprese (il 39 per cento del totale) hanno segnalato che a causa di questa criticità non hanno potuto effettuare assunzioni, mentre 900.000 aziende (pari al 20 per cento) hanno valutato la possibilità di licenziare in ragione di problemi conseguenti al ritardo dei pagamenti. Infine, 700.000 imprese (pari al 15 per cento del totale nazionale) si trovano sull’orlo del fallimento. Questi risultati si riferiscono al sentiment degli imprenditori rilevato nel 2014 e sono il frutto di un’elaborazione realizzata dall’Ufficio studi della CGIA sulla periodica indagine conoscitiva condotta a livello europeo da Intrum Justitia.

“Le cause di queste criticità – segnala il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi – vanno ricercate nei tempi medi di pagamento effettivi presenti in Italia che intercorrono nelle transazioni commerciali sia tra imprese e Pubblica amministrazione (Pa), sia tra imprese private. Nel primo caso, i giorni medi necessari per il saldo fattura sono 165; nel secondo caso, invece, si arriva a 94 giorni. In entrambe le situazioni siamo maglia nera quando ci confrontiamo con i nostri principali partner dell’UE”.

Sebbene il decreto legislativo n° 192/2012, che recepisce la Direttiva europea contro i ritardi nei pagamenti, sia entrato in vigore da due anni, la situazione non è cambiata molto. Per legge il committente deve pagare il fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della merce o dall’emissione della fattura. Salvo accordi tra le parti, il pagamento può slittare sino a 60 giorni e, in casi eccezionali, superare anche quest’ultima soglia. Si auspicava che, finalmente, si fosse stabilito un principio fondamentale: chi lavora deve essere pagato in tempi certi e ragionevoli. Purtroppo, nonostante una leggera riduzione dei tempi medi, rimaniamo i peggiori pagatori d’Europa sia nel pubblico sia nel privato”.
(Ufficio Studi CGIA)

07/01/2015

LEGGE DI STABILITA’: PROROGA PER IL 2015 DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La Legge di Stabilità per il 2015, ha introdotte una serie di proroghe e novità relative alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio, messa in sicurezza di edifici in zone sismiche e acquisto mobili ed elettrodomestici.

La Legge di stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n. 190 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300), ai comma n.47 e n.48 prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure:
65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Per quanto concerne la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31/12/2015 la misura della detrazione al 65% in precedenza prevista sino al 31/12/2014 (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’aliquota del 65% al 31/12/2014, con applicazione della misura del 50% nei 12 mesi successivi).
La detrazione è stata estesa, sempre nella misura del 65%, per le spese sostenute, dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2015, alle seguenti fattispecie:
spese di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
all’acquisto e la posa in opera di schermature solari (cfr. norma UNI EN 13363 concernente Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate), di cui all’allegato M al D.Lgs. 192/2005 (introdotto dal D. Lgs 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si prevede di prorogare sino al 31/12/2015 la misura della detrazione al 65% (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’aliquota del 65% al 30/06/2015, con applicazione della misura del 50% nei 12 mesi successivi).

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro) viene prorogata al 31/12/2015 la misura della detrazione al 50% in precedenza prevista sino al 31/12/2014 (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’aliquota del 50% al 31/12/2014, con applicazione della misura del 40% nei 12 mesi successivi).
In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-bis del l’art. 16 del D.L. 63/2013 stabilendo che la detrazione Irpef relativa alle spese per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche se attivate dal 5/8/2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta (zone 1 e 2) riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive spetta nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31/12/2015 per un ammontare complessivo agevolabile di € 96.000 per unità immobiliare.

ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
Con riferimento alle spese per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione viene prorogato di un anno (e quindi al 31/12/2015) il termine finale entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione del 50%.
Viene ribadito, inoltre, che le spese per l’acquisto di mobili (ammesse in detrazione se connesse ad una ristrutturazione edilizia) sono computate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.

ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI ABITATIVE UBICATE IN FABBRICATI INTERAMENTE OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO
Come noto, l’art. 16- bis, comma 3, del D.P.R. 917/1986, stabilisce che la detrazione per interventi di recupero edilizio spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano al termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. A tale riguardo la Legge di stabilità 2015 prevede il prolungamento a 18 mesi successivi alla data di fine lavori (la norma previgente parlava di 6 mesi) del termine entro il quale provvedere alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Si tratta evidentemente di una misura “anticrisi”, che tiene conto delle difficoltà del mercato immobiliare.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.
Al comma 657 della citata Legge di Stabilità, è disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che Banche e Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico

(Confartigianato)

25/07/2014

Il nuovo decreto legislativo n. 102 del 04.07.2014 pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 16.07.2014.

Si evidenzia che tutti gli edifici residenziali ENTRO il 31.12.2016 dovranno essere equipaggiati con i sistemi di contabilizzazione individuale. in particolare si richiama l' articolo 9.5 a,b,c,.

19/05/2014

Il nuovo Libretto di Impianto in formato elettronico

Il DM 10/02/2014 specifica che “Il Libretto puo' essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica.
In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile solo in sede di ispezione da parte dell'autorità competente”

30/09/2013

salvo sorprese dell'ultimo momento, da domani martedì 1 ottobre l'aliquota iva ordinaria passa dal 21 al 22%, rimangono invece invariate il 4% e il 10%

02/09/2013

Contabilizzazione calore in Lombardia: resta l'obbligo, sospese le sanzioni

Con la Legge Regionale 31 luglio 2013 , n. 5 pubblicata sul BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2013 vengono sospese le sanzioni per la mancata installazione dei contabilizzatori di calore, come previsto della L.R. 24/2006.

Anche se in Regione Lombardia rimane l’obbligo di installare sui propri impianti di riscaldamento centralizzati al servizio di più unità immobiliari i dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, le sanzioni previste per gli inadempienti non scatteranno fino al 31 dicembre 2016.

Pertanto, non decade l’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche, ma la norma appena approvata in maniera abbastanza contorta e non priva di contraddizioni, sposta di alcuni anni il tempo per mettersi in regola prima dell’applicazione delle sanzioni.

All'Art. 9 delle L.R. 5/2013, al comma 3 è scritto : "Nelle more di una revisione complessiva delle misure finalizzate a estendere l'obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore agli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 27, comma 1-ter, della l.r. 24/2006, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017."
Sono oltre 180.000 gli impianti termici che dovranno essere equipaggiati con i dispositivi per la contabilizzazione del calore. La termoregolazione effettuata grazie all’installazione delle valvole termostatiche consente un risparmio stimabile in circa il 20% della spesa annuale per il riscaldamento

(fonte CNA Lombardia)

10/06/2013

Quali incentivi rimangono per le pompe di calore? Detrazione 50% dal 1 luglio al 31 dicembre 2013 o Conto termico (fino al 1 agosto 2013). Ma vediamo perchè.

Fino al 30 giugno 2013 le pompe di calore avrebbero potuto usufruire della detrazione del 55%, ma il decreto n. 63 del 4 giugno 2013 – che ha aumentato lo sconto al 65% fino al 31 dicembre 2013 - esclude gli impianti di riscaldamento e degli scaldacqua a p***a di calore a partire dal 6 giugno scorso, data di entrata in vigore delle nuove norme. La giustificazione del Governo è che le pompe di calore sarebbero già agevolate dagli incentivi del Conto termico.

Un futuro incerto quindi quello di questa importante tecnologia per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile. Riguardo alle scadenze, l’ENEA ha spiegato sul proprio sito che “Dalla data di entrata in vigore del dl 63, 6 giugno 2013, non sono più agevolabili ai sensi di queste detrazioni le sostituzioni di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a p***a di calore per a.c.s".

Le soluzioni che si prospettano sono due. La prima è quella di sfruttare le detrazioni 50%. Dal 1 luglio al 31 dicembre 2013 le pompe di calore potranno essere comunque incentivate con la detrazione 50% per ristrutturazioni edilizie, purché si sia in possesso di un titolo edilizio abilitativo e purché finalizzate al risparmio energetico. Nel testo del decreto non si legge infatti l'esclusione delle pompe di calore dalla detrazione del 50%.

Il Conto termico è l’altra soluzione, meno vantaggiosa ma con tempi di rientro di soli 2 anni (e non 10). Le domande scadono il 1 agosto 2013. Per una p***a di calore residenziale ad aria o acqua (potenza da 5 a 7 kW) gli incentivi del Conto termico variano dai 350 € a 1.000 € in due anni, a seconda della zona climatica. Per una p***a di calore di 10kW costata circa 8.000 € il Conto termico concede incentivi a partire da 1.497 euro a Bormio (zona climatica F) che scendono a 499 euro a Porto Empedocle (zona A): con la nuova detrazione 65% lo sconto sarebbe stato di circa 5.440 euro in dieci anni.

Chi sta per ultimare un impianto agevolato al 55% cosa farà adesso che la scadenza è stata anticipata dal 30 al 6 giugno? L’ENEA per ora sta bloccando l’accesso all’inserimento delle pratiche del 2013 con la nuova aliquota 65%, ma bisognerà attendere che l’Agenzia delle Entrate chiarisca il problema degli impianti “esodati”.

(da portedilio.it)

10/06/2013

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".

In particolare:
Art. 14 - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonchè delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a p***a di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 15 - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di
carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di
interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici
esistenti, nonchè per l'incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.

Art. 16 - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Indirizzo

Via Avignone, 13/A
Como
22100

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