BIE costruzioni

09/02/2019

Puglia, il Piano Casa è legge anche per il 2019
di Rossella Calabrese
05/12/2018 Vedi Aggiornamento del 04/01/2019 0 Commenti 12720
Tra le novità, la possibilità di ampliare gli edifici non residenziali anche oltre i 1000 metri cubi
Consiglia
185


1

Commenti
0
Puglia, il Piano Casa è legge anche per il 2019
05/12/2018 - Il Consiglio regionale pugliese ha approvato la proroga al 31 dicembre 2019 del Piano Casa. Ancora un anno di tempo, dunque, per presentare istanze abilitative per gli incrementi volumetrici fino al 20% nel caso di ampliamento e al 35% nel caso di demolizione e ricostruzione.

“Come negli scorsi anni ci siamo preoccupati di sostenere l’attività edilizia e le necessità abitative, raggiunte senza consumare suolo e simpatizzando per la grande filiera dell’edilizia: professioni tecniche, imprese edili, fornitori e pure comuni con l’incasso degli oneri” - dichiarano Fabiano Amati, primo firmatario, Donato Pentassuglia, Ruggero Mennea e Sergio Blasi, sottoscrittori con i Consiglieri Enzo Colonna e Giuseppe Longo della proposta di legge per modificare gli articoli 5 e 7 della Legge regionale ‘Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale’ (LR 14 del 30 luglio 2009).

Secondo i promotori, “la legge dei bonus edilizi negli ultimi anni ha tenuto in piedi il settore, il provvedimento di oggi la rende valida anche per il 2019, su immobili realizzati entro il 1° agosto 2018. Si tratta di misure che da diversi anni hanno prodotto ricadute positive in termini occupazionali ed economici sul territorio regionale, utili a sostenere l’attività delle imprese del settore edile, soprattutto di piccole dimensioni”.

Piano Casa Puglia, le novità
Nel testo finale - spiega il consigliere Colonna - sono stati recepiti alcuni emendamenti. Ad esempio, è stata prevista la possibilità di ampliare, sempre nel limite del 20% della volumetria complessiva esistente e comunque per non oltre 300 metri cubi, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 metri cubi.

Con una norma interpretativa del testo originario della legge, si precisa che l’intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici possa essere realizzato anche con una diversa sistemazione planovolumetrica o con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell'area di pertinenza. Si esplicita il divieto di realizzare gli interventi previsti dalla legge su immobili che ne abbiano già beneficiato e che abbiano interamente utilizzato la premialità consentita.

Inoltre, grazie a un emendamento proposto da Colonna, Amati e Zinni, si prevede ora che la realizzazione degli interventi previsti dalla legge sia subordinata alla verifica dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l’incremento del carico urbanistico. Qualora si accerti la loro insufficienza e sia possibile soddisfare le esigenze urbanizzative con modalità semplificata, il Comune potrà disporre il ricorso al ‘permesso di costruire convenzionato’, uno strumento già consolidato nella prassi e introdotto, a partire dal 2014, nel Testo Unico Edilizia (art. 28-bis), che si pone a metà strada tra il permesso di costruire e il piano di lottizzazione e che prevede la realizzazione di un intervento edilizio sulla base di una convenzione stipulata tra comune e soggetto proponente, nella quale sono specificati gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico, che lo stesso privato si assume per ottenere il titolo abilitativo.

Sebbene di taglio straordinario - ricorda Colonna -, la disciplina, da ormai quasi un decennio, è oggetto di successive proroghe. Prevede, in estrema sintesi, premi volumetrici, da un lato, pari al 20% della volumetria esistente (comunque in misura non superiore a 300 metri cubi) nel caso di ampliamento, e, dall’altro, del 35% nel caso di demolizione e ricostruzione, a condizione che gli interventi siano realizzati nel rispetto di precisi standard in materia di edilizia sostenibile.

“È indubbio, lo ripeto da tempo, che la materia esiga un intervento normativo organico e strutturale. A tal fine, ricordo, approderà in Consiglio una mia proposta di legge (depositata quasi un anno fa e approvata la settimana scorsa dalla V Commissione) che punta a introdurre, anche nel nostro ordinamento regionale, strumenti (quali la perequazione e la compensazione urbanistica) finalizzati a coniugare la tutela del territorio e interventi antropici di riqualificazione e rigenerazione urbana, nella consapevolezza che solo un approccio integrato ed equilibrato di tutti questi elementi può consentire di rendere effettivo l’obiettivo di una buona urbanistica per la Puglia. Un’iniziativa legislativa, questa, che ben può coordinarsi con il lavoro per una ‘Legge sulla Bellezza’ che l’Assessore Pisicchio sta sviluppando da diversi mesi a questa parte”.

“In attesa, dunque, di una sistemazione organica della materia, la proroga del Piano Casa consente di continuare ad assicurare sostegno al settore dell’edilizia, soprattutto alle imprese di piccole dimensioni, attraverso misure che non comportano ulteriore consumo di suolo, anzi rigenerano il patrimonio edilizio esistente e migliorano la sostenibilità ambientale e l’efficienza sul piano dei consumi (energia, acqua, gas ecc.). In questo modo si va incontro anche a numerosi cittadini che, per motivi congiunturali, sinora non sono stati nelle condizioni di attuare il proprio intervento edilizio” - conclude Colonna.

29/08/2017

800 milioni per la riqualificazione energetica degli edificiFondo nazionale per l’efficienza energetica
Il decreto attuativo prevede inoltre l’istituzione di un Fondo nazionale per l’efficienza energetica, che fino al 2020 potrebbe raggiungere una dotazione di circa 400 milioni di euro.

29/08/2017

Sistema «casa qualita`».
Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione
della qualita` dell’edilizia residenziale
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA
TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Sistema «casa qualita`»)
1. E` istituito un sistema unico per la qualita`
dell’edilizia residenziale, denominato
«casa qualita`», allo scopo di armonizzare,
in conformita` alle norme del titolo V della
parte seconda della Costituzione, le disposizioni
nazionali, regionali e degli enti locali
relative ai parametri di riferimento per la valutazione
dei requisiti delle costruzioni per
assicurarne la sostenibilita` ambientale, il
contenimento del consumo energetico e
idrico e il benessere fisico e psichico dei
fruitori.
2. Resta fermo il rispetto delle vigenti
norme in materia di edilizia e di urbanistica,
nonche´ delle norme tecniche per le costruzioni,
anche in zona sismica, e delle disposizioni
del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. In attuazione dell’articolo 117 della Costituzione,
la presente legge promuove la tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema e stabilisce
i princı`pi fondamentali nell’ambito delle
materie del governo del territorio, dell’edilizia
e dell’efficienza energetica, ai fini dell’istituzione
del sistema «casa qualita`». Le regioni
a statuto ordinario adeguano la propria
legislazione ai princı`pi fondamentali contenuti
nella presente legge, ai sensi del citato
articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Fino all’emanazione delle leggi regioAtti
parlamentari Senato della Repubblica – –2– N. 2770
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
nali, si applicano le disposizioni della presente
legge.
2. La presente legge si applica:
a) alla progettazione e alla realizzazione
di edifici residenziali di nuova costruzione,
ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale
pubblica;
b) alla progettazione e alla realizzazione
di interventi di manutenzione straordinaria,
di restauro e di risanamento conservativo,
nonche´ di ristrutturazione degli edifici residenziali,
ivi compresi gli edifici di edilizia
residenziale pubblica, effettuati ai sensi delle
lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;
c) alla progettazione e alla realizzazione
di interventi di ampliamento degli edifici residenziali,
ivi compresi gli edifici di edilizia
residenziale pubblica.
3.

28/08/2017

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è
disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle
imposte sui redditi).
Consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese
sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto
legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro
l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti
successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016)
ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore
detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per
unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il
limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
La legge di bilancio 2017 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni),
finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2017. Dal 2017, tuttavia, la detrazione è consentita solo se
l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio
2016.
Infine, riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure
antisismiche, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga delle detrazioni
fino al 31 dicembre 2021, nuove e più specifiche regole per poterne usufruire,
differenziandole a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della
zona in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio.
A differenza della precedente normativa, per esempio, dal 2017 l’agevolazione
riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona
sismica 3).
Inoltre, la detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali e riguarda tutti gli
immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività
produttive.
3 14 giugno 201
7
Detrazioni più elevate, infine, sono state introdotte qualora dalla realizzazione degli
interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una
classe di rischio inferiore o quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di
edifici condominiali.
La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il
beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti.

Indirizzo

Santeramo In Colle
70029

Orario di apertura

Lunedì 08:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Martedì 08:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 08:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Giovedì 08:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 08:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Sabato 08:00 - 12:00

Telefono

+390803026271

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando BIE costruzioni pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a BIE costruzioni:

Condividi