17/05/2020
ECOBONUS 2020/2021.
Nel “Decreto Rilancio” tra i diversi interventi è presente il cosiddetto Ecobonus, il quale prevede una detrazione delle spese sostenute per efficientamento energetico della prima casa (o condomini) dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
È importante premettere che il Decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che le informazioni che si possono fornire sono riconducibili alla bozza di decreto-legge fatta circolare dallo stesso Governo e da una serie di articoli pubblicati da riviste ed esperti del settore.
Sulla base della bozza del decreto, la novità principale è rappresentata dall’incremento della misura della detrazione e dalla riduzione del tempo in cui recuperare la stessa. Infatti, dall’attuale possibilità di detrazione del 65% in 10 anni si passerà, per gli interventi previsti dal Decreto, ad una detrazione del 110% in 5 anni ossia un importo superiore alle spese sostenute.
Come già avviene per le ristrutturazioni edilizie e interventi di risparmio energetico, occorrerà pagare le fatture con bonifico parlante (bonifico apposito con applicazione dell’8% di ritenuta d’acconto).
Al fine di scongiurare il rischio incapienza (chi non ha redditi IRPEF o non ha IRPEF da “scaricare”) con conseguente impossibilità di sfruttare completamente il bonus, è stata prevista la possibilità di cedere il credito fiscale a una banca o all’impresa fornitrice applicando uno sconto in fattura pari alla cessione, l’impresa diventerà titolare dell’agevolazione come credito di imposta oppure potrà cederla a sua volta. Ed è proprio in quest’ultima parte che si gioca la “partita” Ecobonus e per la quale saranno fondamentali le linee guida dell’Agenzia delle entrate nonché la politica che adotteranno le banche per sostenere le famiglie e il settore edile in crisi di liquidità.
Ciò premesso, si riepilogano gli interventi che potranno beneficiare della detrazione:
1. interventi di isolamento termico e coibentazione delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio almeno per il 25% della superficie. Ad esempio, il cappotto termico, il tetto esistente. In questo caso, l’ammontare complessivo delle spese non può superare i 60.000 euro;
2. interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a p***a di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
3. interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi del punto 1 e 2 di cui sopra. In queste opere, la legge impone l’obbligo di cessione al Gse dell’energia autoprodotta e non consumata;
4. interventi di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni ed entro il limite dei 48.000 euro di cui al punto 3 e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dello stesso sistema.
Tutti gli interventi elencati dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure, se questo non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta risultante dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto, come nel nostro caso, da professionisti abilitati.
Riguardo alle attività di natura tecnico-progettuale sarà necessario:
- predisporre, se non presente, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE);
- presentare, come tutti i lavori edili, una pratica edilizia con i vari elaborati progettuali presso il Comune dove insiste il fabbricato oggetto di efficientamento energetico;
- predisporre, a fine lavori, una relazione tecnica che asseveri la congruità dei costi sostenuti;
- inviare telematicamente la documentazione tecnica all’Enea, attestante il miglioramento energetico dell’edificio;
Nel computo delle spese detraibili rientrano anche i costi sostenuti per i professionisti.
In attesa della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale e della successiva predisposizione delle linee guida da parte dell’Agenzia delle Entrate.