Studio Pollini

Studio Pollini Ci occupiamo di Consulenza del Lavoro avvalendoci di collaboratori preparati in grado di fornire quanto richiesto per una corretta gestione del personale.

15/12/2025

Per importante realtà ortofrutticola di Gambettola stiamo ricercando un/a Responsabile di Produzione. Per tutti i dettagli visita la nostra pagina www.studiopollini.net

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15/12/2025

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Siamo un team di professionisti che da 30 anni ci occupiamo delle imprese in ambito di consulenza del lavoro. Scopri di più.

28/07/2025

⚖️ Studio Pollini - Consulenza del Lavoro e gestione delle Risorse Umane 👥
Dal 1996 assistiamo le imprese con professionalità e competenza nella gestione di tutte le problematiche giuslavoristiche. 📊

I nostri servizi:
⚖️ Consulenza del lavoro
👥 Gestione delle risorse umane
📋 Amministrazione del personale
🏛️ Crisi di'impresa e procedure concorsuali
💰 Pianificazione previdenziale e pensionistica
⚽ Consulenza per il lavoro sportivo
📄 Autorizzazioni amministrative

La nostra esperienza trentennale e l'aggiornamento costante sulle normative ci permettono di offrire soluzioni personalizzate per ogni esigenza aziendale. ✅

Contatti:
📞 Tel. 0547 57539
📧 Email: [email protected]
📍 Via Kennedy, 25 - Gambettola (FC)

23/03/2020

Bonaccini-Colla: "Dopo la prima intesa, altra risposta rapida all'esigenza di tutelare le aziende e garantire la continuità di reddito a lavoratrici e lavoratori"

23/03/2020

In base al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 20 marzo 2020. Questo elenco di FAQ risponde alle domande più frequenti ed è stato predisposto in attesa dell'uscita del nuovo, annunciato Dpcm. Potranno quindi essere aggiornate e, quindi, mutare in alcune parti

14/08/2019

LAVORO
Salario minimo o contratto collettivo?

Negli ultimi tempi è tornato alla ribalta il dibattito sul salario minimo grazie a due proposte di legge entrambe oggetto di vivaci discussioni ed accese polemiche.
Senza entrare nel merito di queste due proposte, è tuttavia opportuno cercare di capire i motivi della diatriba, partendo da un dato allarmante: le retribuzioni dei lavoratori italiani sono al di sotto della media europea e l’Italia è ai primi posti nell’UE per quantità di working poors, cioè di persone che pur avendo un lavoro, vivono al di sotto della soglia di povertà.
Da qui l’idea dell’istituzione di un salario minimo legale, ovvero di un limite al di sotto del quale non si può scendere nella retribuzione. Esiste nella stragrande maggioranza dei Paesi europei (ben 22 su 28), mentre quelli che non ce l’hanno, tra cui l’Italia, agiscono attraverso la contrattazione collettiva.
E qui si erge il vero grande scoglio contro cui, per il momento, sembra infrangersi l’introduzione dell'istituto nel nostro Paese: organizzazioni sindacali e associazioni datoriali sono allineate nel sostenere l’inutilità del salario minimo, dal momento che i contratti collettivi arrivano a garantire la quasi totalità dei lavoratori e, semmai, bisognerebbe puntare a un rafforzamento di quelli esistenti, attraverso, ad esempio, l’estensione erga omnes per legge di quelli più rappresentativi.
Inoltre, lo scavalcamento della contrattazione collettiva potrebbe indurre molte imprese a “sganciarsi” dagli obblighi e dai vincoli insiti nel sistema negoziale, a favore di una regolamentazione unilaterale del rapporto di lavoro che troverebbe, però, nel rispetto del salario minimo, la sua tutela fondamentale.
In realtà, la copertura universale della contrattazione collettiva rivendicata dalle parti sociali presenta più di una falla.
Alcuni settori, come quello agricolo stagionale o domestico, hanno minimi molto bassi e sensibilmente al di sotto delle nuove soglie che si vorrebbero introdurre; altri sono interessati da forme elusive sempre più diffuse, come le false cooperative; altri ancora sono caratterizzati da nuove forme di lavoro prive di tutele essenziali, come quelle della gig economy.
Occorre, poi, considerare l’ incredibile proliferazione di contratti (se ne contano quasi 900!), di cui una buona parte sono “pirata”, cioè firmati da sindacati fittizi con lo scopo di abbassare i compensi. Urge, dunque, una legge che metta un po’ d’ordine nella materia, usando come parametro solo quegli accordi siglati da associazioni veramente rappresentative (in realtà di questo se ne discute da moltissimi anni, senza ancora vedere una meta).
Nel frattempo, è forse possibile trovare un punto d’incontro tra le posizioni contrapposte, ponendo in evidenza come i due istituti non siano necessariamente alternativi.
Laddove, infatti, la contrattazione è debole, un salario minimo è necessario, ma dove la contrattazione è forte, un salario minimo può essere un utile complemento.

21/06/2019

È truffa non timbrare il cartellino anche se il danno è modesto
21/06/2019 | di Giorgia Granati
Con sentenza 13.02.2019, n. 7005 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di truffa, anche se la violazione è stata di modesta entità, il dipendente che omette di attestare la sua uscita dall’ufficio, senza alcuna autorizzazione. La modesta entità può soltanto rilevare ai fini dell’invocazione delle attenuanti.
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa nel novembre del 2017 dal GIP del Tribunale di Locri nei confronti di un soggetto, dipendente pubblico, indagato per i reati di truffa aggravata e confermata dal Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 309 c.p.p. I giudici hanno innanzitutto ribadito che “questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 8426/2014) ha già osservato che la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili, osservando che anche un’indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica”. Affermazione a cui è stata aggiunta la precisazione “che la speciale tenuità del danno arrecato alla PA potrebbe al più legittimare il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, c. 1, n. 4 c.p. (tenuto anche conto dell’entità del profitto percepito), non certo impedire la configurabilità del reato”. Inoltre, la stessa Corte ha già chiarito che, “anche ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata (fattispecie relativa a una truffa commessa in danno di Poste Italiane S.p.A. attraverso l’utilizzo abusivo dei cartellini di ingresso e la conseguente alterazione dei dati sulle presenze in ufficio, in cui è stata esclusa l’attenuante, richiamando la grave lesione del rapporto fiduciario determinata dalla condotta delittuosa)”; così come rileva “anche l’incidenza dell’accertata condotta delittuosa sull’organizzazione dell’ente interessato, che ben potrebbe aver subito pregiudizio rilevante per effetto delle pur minime assenze de quibus, poiché esse (ed il danno che ne consegue a carico della PA interessata) vanno valutate non soltanto sotto un profilo quantitativo, in riferimento al quantum di retribuzione in ipotesi indebitamente percepito dal deceptor, ma anche in quanto mettano in pericolo l’efficienza degli uffici”.
Infine nessun dubbio sulla efficacia delle prove appurate in giudizio, “essendo stato accertato l’irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenza mediante omesso inserimento del badge all’uscita ed al rientro in corrispondenza dell’allontanamento temporaneo non giustificato dal posto di lavoro”.
Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

14/05/2019

Riduzione trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro.
L’Inps, con circolare n. 62 del 7 maggio 2019, ha reso noto che, in ottemperanza all’articolo 1, commi 261-268, L. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici.

Indirizzo

Via Kennedy 25
Gambettola
47035

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 13:00
Giovedì 08:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Venerdì 08:30 - 13:00
15:00 - 18:30

Telefono

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