Accatastamento Fabbricati Docfa Palermo

Accatastamento Fabbricati Docfa Palermo Presentazione e compilazione moduli Docfa, Volture, Compilazione e presentazione documenti catastali quali: Docfa, Volture, Successioni ecc...

01/08/2017

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04/09/2016

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08/06/2016

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06/06/2015

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17/05/2015

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29/04/2015

Nuovi chiarimenti anche su bonus mobili e successione e sul credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

22/09/2014

Cos’è il Docfa ?

Il Docfa è un programma informatico realizzato dall’Agenzia del Territorio e messo a disposizione dei professionisti (geometri, ingegneri, periti) per la compilazione delle denuncie di accatastamento e di variazione relative alle unità immobiliari urbane censite o da censire presso gli Uffici del Catasto.
La pratica Docfa è strutturata analiticamente in un documento che include i dati tecnici e descrittivi delle unità immobiliari denunciate oltre ad una serie di rappresentazione grafiche dell’immobile (planimetrie catastali) da accatastare o rispetto alla quale presentare una variazione.

Perché presentare una variazione catastale fabbricati (DOCFA)?

Sono numerosi ed articolati i motivi per i quali è necessario effettuare in Catasto una denuncia di accatastamento o di variazione di una unità immobiliare urbana. Nel corso del processo di costruzione, al termine della fine lavori e del collaudo delle opere, le nuove unità immobiliari urbane realizzate devono essere denunciate attraverso la compilazione di una pratica DOCFA per Domanda di Accatastamento.

Nei seguenti casi, è invece indispensabile effettuare una Denuncia di Variazione DOCFA per tutte quelle unità immobiliari già denunciate in catasto ma rispetto alle quali è intervenuto:

il cambio di destinazione d’uso
la variazione della consistenza (superficie netta e superficie commerciale) a seguito di ampliamento dei vani, demolizione di un fabbricato, anche se parziale, fusione dell’unità principale con altre unità immobiliari o divisione della stessa unità immobiliare in più unità
la modifica delle caratteristiche dell’unità immobiliare urbana che incida sul suo valore e, di conseguenza, anche sulla rendita catastale, con variazioni nella distribuzione interna dei vani o nella ristrutturazione
la variazione dei dati toponomastici relativi all’unità immobiliare urbana, quali indirizzo, numero civico, piano,
Quali documenti occorrono per presentare una denuncia DOCFA ?

Per presentare in Catasto una denuncia DOCFA, è indispensabile disporre della seguente documentazione: titolo di provenienza (atto di compravendita, successione, donazione, ..), dati (numero protocollo e data) dell’ultima pratica edilizia relativa all’immobile (denuncia inizio attività, licenza edilizia, autorizzazione edilizia, pratica di condono edilizio, ..), dati catastali identificativi dell’immobile (comune, foglio, mappale ed ex particelle, subalterno), estratto di mappa catasto terreni, destinazione d’uso dell’immobile, numero delle unità immobiliari e loro consistenza in mq., copia documento identità e codice fiscale del proprietario.

Come posso recuperare i documenti sopra richiesti ?

Puoi richiedere i documenti attraverso i servizi di:

Visura Ipotecaria per Nota (per titolo di provenienza)
Estratto di Mappa
Visura Catastale per Immobile/Nominativo (per i dati catastali e destinazione d’uso)
Planimetria Catastale (per consistenza in mq.).

Come posso fare per denunciare in Catasto le variazioni apportate al mio immobile (appartamento, ufficio, negozio, locale commerciale, ..) ?

Qualunque variazione venga apportata alla consistenza, alla destinazione d’uso o che incida sul valore catastale dell’immobile, deve essere obbligatoriamente denunciata in Catasto attraverso una denuncia di variazione catastale DOCFA. Gli uffici tecnici dei comuni in Italia stanno effettuando controlli approfonditi attraverso il confronto incrociato tra i dati delle pratiche edilizie (dia, licenza edilizia, autorizzazione edilizia) ed i dati catastali identificativi dell’immobile così come risultano depositati in Catasto.
Qualora vengano riscontrate delle incongruenze, il Comune è tenuto a richiedere al proprietario dell’immobile la regolarizzazione, attraverso la presentazione di una denuncia di variazione DOCFA. In caso di inadempienza da parte del proprietario, trascorsi 90 (novanta) giorni, il Comune richiede all’Agenzia del Territorio di eseguire la denuncia Docfa d’ufficio, con aggravio di oneri, sanzioni e interessi a carico del proprietario dell’immobil

19/09/2014

Nuovo software per la presentazione Docfa 4.00.2 del 30\09\2013
reperibile con tutte le istruzioni di istallazione al sito http://www.agenziaentrate.gov.it/

19/09/2014

La successione ereditaria:
Comporta il trasferimento del patrimonio ereditario dal soggetto defunto (de cuius) al suo successore (o ai suoi successori). Per patrimonio ereditario si intende l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmissibili che fanno capo al defunto al momento della sua morte. Dunque, l’eredità comprende non solo i beni e i crediti di cui è titolare il de cuius al momento della morte, ma anche i suoi debiti.

Quando si succede?
La sostituzione nella titolarità del patrimonio avviene per mortis causa ossia il presupposto della successione è il decesso del soggetto titolare del patrimonio che viene devoluto in base alle modalità previste dalla Legge.
Quest’ultima disciplina, infatti, i diversi casi in cui ci si può trovare al momento dell’apertura della successione (art. 456 del codice civile: “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”), al fine di conseguire il passaggio del patrimonio ereditario e regolare anche i differenti interessi del defunto, dei suoi familiari, dei suoi creditori e dello Stato.

Testamento
L’interesse del defunto di definire il destino dei suoi beni, quando è ancora in vita, avviene tramite un atto chiamato testamento. La legge però prevede un limite alla libertà di disporre della sorte dei suoi beni rappresentato dal riconoscimento di una quota di patrimonio definita “legittima” in capo ai familiari legati al testatore entro un certo grado di parentela. Allo stesso tempo, la Legge prevede una disciplina specifica in caso di una successione in assenza di testamento cd. “successione intestata”.

Accettazione eredità
Dopo l’apertura della successione, che permette di definire la legge da applicare in base al domicilio del defunto, il successore indicato nel testamento o quello che in base al grado familiare è legittimato a succedere deve accettare l’eredità per assumere la qualità di “erede”. Il periodo che intercorre tra l’apertura della successione e quello dell’accettazione viene definito “giacenza dell’eredità”: in questo periodo il chiamato a succedere non dispone dei beni ma può compiere atti di conservazione degli stessi fino alla nomina, d’ufficio o su istanza di qualsiasi interessato del patrimonio ereditario, di un curatore. L’accettazione dell’eredità può essere espressa, tacita o presunta e il diritto si prescrive in 10 anni. In caso di minore o di persona incapace l’accettazione deve avvenire solo con beneficio d’inventario. Si precisa che l’effetto dell’accettazione dell’eredità da parte del chiamato alla successione risale al momento nel quale si è aperta la successione (art. 459, codice civile): per esempio, se il de cuius muore il 10 aprile 2010 e il chiamato alla successione accetta il 20 giugno 2010 l’accettazione retroagisce alla data di apertura della successione quindi al 10 aprile 2010.

Chi può succedere?
La legge richiede che il chiamato alla successione per essere definito capace di succedere si trovi in determinate condizioni al momento dell’apertura della successione:

Art. 462-Capacità delle persone fisiche. “Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”.

Ci sono alcuni casi in cui colui che dovrebbe ereditare viene considerato inidoneo a subentrare nei rapporti di cui era titolare il defunto per motivi di incompatibilità morale (indegnità) o per espressa previsione testamentaria (diseredazione). Nel primo caso, l’indegno è chiamato alla successione ma viene escluso, anche su richiesta degli altri eredi, con apposita pronuncia del Giudice; nel secondo caso, possono essere esclusi unicamente quei soggetti che per Legge non sono definiti successori legittimari.

Diverso è il caso del chiamato alla successione che rinuncia o non può accettare l’eredità: rientrano l’istituto della rappresentazione, consistente nel subentro dei discendenti (rappresentati) al posto e nel grado del loro ascendente (rappresentato), qualora quest’ultimo sia un figlio/a oppure un fratello o una sorella del defunto; e quello dell’accrescimento, ammesso nel caso non sia possibile applicare l’istituto della rappresentazione, che comporta l’attribuzione in modo proporzionale della quota del rinunziante agli altri successori. La legge prevede che il fenomeno dell’accrescimento si applichi sia in caso di successione testamentaria, qualora il testatore abbia previsto più eredi, per quote dello stesso valore, e non abbia indicato un sostituto, sia in caso di successione intestata.

Indirizzo

Palermo
90100

Telefono

3282743893

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