20/11/2025
Edilizia libera in Friuli Venezia Giulia: facciamo chiarezza.
Da quando la normativa urbanistica regionale ha introdotto la categoria delle opere realizzabili in "edilizia libera", si è diffusa una certa confusione.
Molti interventi vengono considerati “liberi” nel linguaggio comune, ma solo ciò che è espressamente previsto dalla legge può essere realmente eseguito senza alcun titolo edilizio.
Ma quali sono, concretamente, le opere consentite senza alcun procedimento amministrativo presso il Comune?
Cosa prevede la L.R. 19/2009 (come modificata dalla L.R. 9/2025 “Salva Casa”)
L’articolo 16 della L.R. 19/2009 stabilisce che alcune opere non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo.
Tra queste rientrano:
Manutenzione ordinaria
Eliminazione barriere architettoniche (Se non alterano la sagoma dell’edificio)
Vetrate panoramiche amovibili (VEPA) fino a 40 m², totalmente trasparenti
Tende e opere di protezione dal sole
Tende a pergola e pergotende – anche bioclimatiche max 25 m²
Tettoie per parcheggi e opere di protezione dagli agenti atmosferici
Edilizia libera non significa “fare senza regole”
La normativa però specifica anche che queste opere possono essere realizzate purché siano eseguite nel rispetto di tutte le normative di settore.
Anche se non è richiesto un titolo amministrativo, tutte le opere devono rispettare obbligatoriamente:
• normativa antisismica
• normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro
• requisiti igienico-sanitari
• disciplina idrogeologica
• vincoli paesaggistici e culturali
Questo è un punto fondamentale e spesso frainteso.
Molte persone hanno realizzato, ad esempio:
• tettoie troppo vicine ai confini,
• pergolati con caratteristiche strutturali non verificate,
• VEPA che creano nuovo volume,
• manufatti non conformi alle norme di sicurezza nei cantieri.
Tutti questi interventi, se non rispettano le discipline di settore, rientrano nelle violazioni edilizie, anche se formalmente classificati come edilizia libera.
In tal caso trova applicazione l’art. 51, con obbligo di rimozione o demolizione.
La differenza rispetto agli altri interventi è solo una: non si presenta alcuna comunicazione al Comune, ma l’opera deve comunque essere pienamente conforme alla legge.