29/04/2022
Negli ultimi anni si è sempre più sentito parlare di “cryptoart” ovvero un modo di fare arte collegato alla blockchain e alle criptovalute. Si tratta di arte digitale venduta attraverso la tecnologia blockchain.
Anche per l’arte digitale si può parlare di autenticità, poiché ciascun lavoro d’arte è unico e viene registrato sulla blockchain: ma ciò che differenzia l’arte digitale da quella tradizionale è la velocità dello scambio di opere tra i soggetti, non essendoci intermediari.
La disciplina degli di NFT sta diventando sempre più di attualità tra i commercialisti che giornalmente ricevono richieste di consulenza in materia di tassazione delle plusvalenza derivanti dalla loro cessione.
Ad oggi in Italia, non essendoci una norma fiscale che stabilisca come debbano essere qualificati gli NFT, si ritiene di applicare (per analogia) la disciplina fiscale prevista per la cessione delle opere d’arte.
Pertanto, il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione di opere d’arte varia a seconda del soggetto cedente:
la plusvalenza realizzata dal “collezionista” d’arte in caso di cessione per finanziare l’acquisto di altra opera non sconta alcuna imposizione poiché la principale causa che muove il collezionista ad acquisire le opere è il mero godimento personale e non patrimoniale;
i redditi derivanti dalla vendita dell’opera d’arte da parte del “mercante d’arte”, derivando da un’attività svolta in modo professionale ed abituale, rientrano tra i redditi d’impresa ex art. 55 del TUIR;
i redditi derivanti dalla vendita dell’opera d’arte da parte del venditore occasionale, derivando da un’attività svolta in modo non professionale e non abituale rientrano tra i redditi diversi ex art. 67 del TUIR.
Relativamente all’Imposta sul Valore Aggiunto, le cessioni di opere d’arte digitali risulteranno imponibili ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.P.R. 633/1972 laddove il cripto-artista si qualifichi come soggetto passivo d’imposta, ai sensi del successivo art. 5 (esercizio abituale e professionale, ancorché non esclusivo, dell’attività artistica). In questo caso, se l’operazione di cessione si perfeziona in Italia, la stessa sarà soggetta all’aliquota ridotta del 10%.
Per quanto riguarda gli eventuali obblighi dichiarativi circa gli NFT in Italia, attualmente, vi è un vuoto normativo. Ai fini del quadro RW, non è possibile far rientrare gli NFT nella categoria delle opere d’arte come attività patrimoniali. Tuttavia in Italia, in sede di dichiarazione dei redditi, i soggetti fiscalmente residenti sono obbligati a compilare il quadro RW e devono indicare:
Attività finanziarie: investimenti patrimoniali detenuti all’estero da parte di contribuenti residenti in Italia.
Attività patrimoniali: tutti i beni patrimoniali detenuti all’estero da parte di contribuenti residenti in Italia.
Il rischio è che gli NFT non vengano considerati come attività patrimoniali, bensì come attività finanziarie perché sono molto più vicini alle criptovalute. Tuttavia, gli NFT non essendo fungibili non possono essere considerati come valute o criptovalute.
L’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa su questo tema e non esistono standard ed un quadro normativo ad hoc.