11/03/2022
AFFRANCAZIONE E SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INTERVIENE IL T.A.R. LAZIO Sent. n. 6432/2019 e n. 2041/2019
Violazione della p.a. dell’obbligo di provvedere nel termine di 180 giorni come da Deliberazione capitolina n.13/2016
Il T.A.R. Lazio Sez. II, n. 6432 e 2041 del 2019 ha accolto il ricorso proposto da un proprietario di un immobile avverso il silenzio di Roma Capitale relativamente all’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto l’affrancazione del vincolo del prezzo massimo di cessione, condannando l’amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente sia delle spese del giudizio che del contributo unificato. Il TAR ha accertato la violazione dell’obbligo di provvedere su detta istanza, attesa la completezza della documentazione di parte istante, e ha verificato la mancata risposta nel termine previsto di 180 giorni stabilito dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 13/2016 (le successive deliberazioni n. 108/2016 e 95/2017 non hanno, infatti, modificato i termini per la conclusione del procedimento amministrativo).
In conclusione, il TAR ha ordinato all’amministrazione interessata di concludere il procedimento nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della sentenza, nominando, altresì, apposito commissario ad acta affinché l’Amministrazione provveda nell’ulteriore temine di 60 giorni.
La problematica non è di poco conto, in quanto rallenta, a causa dei tempi eccessivamente lunghi, le operazioni di vendita degli immobili in oggetto.
Per affrancazione, infatti, si intende la rimozione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore dell’Amministrazione Comunale.
Soggetti legittimati: possono avvalersi della procedura di affrancazione tutti i proprietari degli alloggi realizzati su aree ricomprese nei piani di zona -sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà- trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento (quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente). Possono avvalersene tutti coloro che vi abbiano interesse anche qualora non più titolari di diritti reali sul bene immobile (ex proprietari) in base alla L.136/2018, art. 25-undicies.
Condizioni: per poter proporre istanza di affrancazione è necessario che sussistano alcune condizioni: il soggetto richiedente deve essere l’attuale proprietario dell’immobile o, comunque, deve avere interesse sul bene immobile (ex proprietario) ed, infine, devono essere trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento. La Pubblica Amministrazione è tenuta, in deroga all’art. 2, comma 2 della l. 241/1990, a causa della complessità della materia, a completare l’iter procedimentale nel termine di 180 giorni.