04/02/2019
✳️ Devi vendere/affittare il tuo immobile ma hai scoperto che è vincolato ad un prezzo massimo di cessione!
➡️ Come calcolare il prezzo in questi casi? Il prezzo imposto nella convenzione deve essere aggiornato in base alla rivalutazione ISTAT e allo stato conservativo dell'immobile.
Si può svincolare l'immobile da questa limitazione? Si, ti consigliamo di affidarti ad un tecnico che possa guidarti nelle fasi di compilazione e presentazione della domanda.
🔍 INFO UTILI
La Legge 22 ottobre 1971, n. 865, conosciuta anche come “legge di riforma della casa“, prevede una serie di prescrizioni volte ad agevolare l’edificazione di alloggi popolari, ad opera di imprese e cooperative, alle quali viene imposta la stipula di un’apposita convenzione con l’ente locale, volta a disciplinare i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, oltre al pagamento della concessione del diritto di superficie e alle prescrizioni volte a consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
-
Il prezzo definito dalla convenzione costituisce il prezzo massimo che l’operatore potrà praticare nel trasferimento della proprietà dell’abitazione al primo destinatario e, successivamente e per la durata della convenzione, quello che tale destinatario potrà applicare ad un successivo acquirente (salvo istanza di affrancamento dai vincoli).
Il Corrispettivo massimo di cessione è soggetto ad aggiornamenti, secondo i criteri ed i parametri stabiliti dalle singole Convenzioni per la cessione/concessione del diritto di proprietà/superficie dell'area su cui insiste l'intervento costruttivo.
-
I proprietari degli immobili che vogliano venderli a prezzi di libero mercato (maggiori dei prezzi massimi di cessione) devono presentare apposita domanda all'Amministrazione capitolina, versare il corrispettivo per la rimozione del vincolo e sottoscrivere con Roma Capitale apposita convenzione integrativa.
Per affrancazione si intende quindi la rimozione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore dell’Amministrazione Comunale.
Possono avvalersi della procedura di affrancazione tutti i proprietari degli alloggi realizzati su aree ricomprese nei piani di zona ( I e II P.E.E.P.), sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà, trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento (quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente).
Maggiori informazioni e consulenze
📐 Studio DFB ingegneria
☎️ 338.8149757
📧 [email protected]
⏩ Segui la nostra pagina per avere info aggiornate sul mondo dell'edilizia