25/05/2020
l Decreto “Rilancio” varato dal Governo punta alla ripresa economica italiana trainata dall’edilizia sostenibile con un Super ecobonus del 110 percento destinato all’efficientamento energetico degli edifici, cappotto termico, fotovoltaico, pompe di calore e messa in sicurezza sismica.
Alcune misure come incentivi e detrazioni fiscali, già previsti per il 2020 in un range dal 50 all’85%, vengono ulteriormente ampliate al 110% fino alla fine dell’anno.
In attesa che il decreto sia convertito in legge, vediamo quali interventi specifici possono beneficiare di un ulteriore sconto in fattura, arrivando a totalizzare il 110 % di detrazioni.
Questo vale per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il Decreto denominato appunto “Rilancio” (legge 19 maggio 2020, n. 34) approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di misure fiscali volte favorire e incentivare la ripresa economica del settore produttivo italiano, fortemente colpita dalla crisi pandemica.
L’aliquota di detrazione viene maggiorata nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi, volti a:
incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus),
la riduzione del rischio sismico (sismabonus)
per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
Super ecobonus: gli interventi incentivabili
Rientrano in questa categoria tutti quegli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La detrazione del 110 per cento, si applica per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Super ecobonus: gli interventi incentivabili
Vale per tutti i casi previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, a condizione che essi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi (art.119, comma I):
• isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (cappotto termico) che interessano l'involucro dell'edificio con un 'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 per ogni unità immobiliare che compone l'edificio.
• edifici unifamiliari: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a p***a di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
• parti comuni degli edifici condominiali: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a p***a di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.