Flli Rostagno Snc Lavorazioni in acciaio inox

Flli Rostagno Snc Lavorazioni in acciaio inox In attività dal 1960. idraulica e riscaldamento, lattoneria, impianti antincendio e gas. Specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox.

Scala esterna realizzata in acciaio inox e saldata a mano, su misura.
13/07/2022

Scala esterna realizzata in acciaio inox e saldata a mano, su misura.

Premiazione Maestri d'opera e di esperienza 2022. . .anche il nostro grande papà è stato premiato ❤ 84 anni oggi!!! Una ...
13/07/2022

Premiazione Maestri d'opera e di esperienza 2022. . .anche il nostro grande papà è stato premiato ❤ 84 anni oggi!!! Una roccia, auguri Carlo 🎂🥂🍾🎊 sei il nostro faro 🥳

Premiazione Confartigianato
08/04/2022

Premiazione Confartigianato

18/03/2021
25/05/2020

l Decreto “Rilancio” varato dal Governo punta alla ripresa economica italiana trainata dall’edilizia sostenibile con un Super ecobonus del 110 percento destinato all’efficientamento energetico degli edifici, cappotto termico, fotovoltaico, pompe di calore e messa in sicurezza sismica.
Alcune misure come incentivi e detrazioni fiscali, già previsti per il 2020 in un range dal 50 all’85%, vengono ulteriormente ampliate al 110% fino alla fine dell’anno.
In attesa che il decreto sia convertito in legge, vediamo quali interventi specifici possono beneficiare di un ulteriore sconto in fattura, arrivando a totalizzare il 110 % di detrazioni.



Questo vale per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il Decreto denominato appunto “Rilancio” (legge 19 maggio 2020, n. 34) approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di misure fiscali volte favorire e incentivare la ripresa economica del settore produttivo italiano, fortemente colpita dalla crisi pandemica.

L’aliquota di detrazione viene maggiorata nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi, volti a:

incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus),
la riduzione del rischio sismico (sismabonus)
per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Super ecobonus: gli interventi incentivabili
Rientrano in questa categoria tutti quegli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La detrazione del 110 per cento, si applica per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.



Super ecobonus: gli interventi incentivabili



Vale per tutti i casi previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, a condizione che essi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi (art.119, comma I):



• isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (cappotto termico) che interessano l'involucro dell'edificio con un 'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 per ogni unità immobiliare che compone l'edificio.



• edifici unifamiliari: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a p***a di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.



• parti comuni degli edifici condominiali: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a p***a di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;



Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

25/05/2020

Per rilanciare la ripresa economica dell’Italia, duramente colpita dalla crisi pandemica, il Governo ha puntato sul settore delle costruzioni, orientando le sue politiche verso la strategia della sostenibilità.

Alcune misure come incentivi e detrazioni fiscali, già previsti per il 2020 in un range dal 50 all’85%, vengono ulteriormente ampliate al 110% fino alla fine dell’anno.

Questo vale per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il Decreto denominato appunto “Rilancio” (legge 19 maggio 2020, n. 34) approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di misure fiscali volte favorire e incentivare la ripresa economica del settore produttivo italiano, fortemente colpita dalla crisi pandemica.
In attesa che il decreto sia convertito in legge, vediamo quali interventi specifici possono beneficiare di un ulteriore sconto in fattura, arrivando a totalizzare il 110 % di detrazioni.
L’aliquota di detrazione viene maggiorata nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi, volti a:

incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus),
la riduzione del rischio sismico (sismabonus)
per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Super ecobonus: gli interventi incentivabili
Rientrano in questa categoria tutti quegli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La detrazione del 110 per cento, si applica per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.



Super ecobonus: gli interventi incentivabili



Vale per tutti i casi previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, a condizione che essi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi (art.119, comma I):



• isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (cappotto termico) che interessano l'involucro dell'edificio con un 'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 per ogni unità immobiliare che compone l'edificio.



• edifici unifamiliari: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a p***a di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.



• parti comuni degli edifici condominiali: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a p***a di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;



Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

16/12/2019

Quanta verità c'e' in questi pochi minuti di video. . . .

24/06/2019

Una delle operazioni che vengono proposte sempre più spesso da coloro che si occupano della caldaia è il lavaggio dell’impianto di riscaldamento. Si tratta di un intervento utile che fa parte della manutenzione dell’intero impianto, e diventa tanto più utile quanto più l’impianto è vecchio; in alcuni casi, poi, è un’operazione resa obbligatoria per legge, quindi è necessario farla.
L’acqua che abbiamo nell’impianto di riscaldamento, ovvero che va dalla caldaia ai termosifoni, nella maggior parte delle situazioni non viene mai cambiata, ma è un circolo continuo e chiuso in cui la stessa acqua, vecchia di anni (20, 30 anni) passa dalla caldaia ai termosifoni di casa e viceversa, senza mai interrompere questo ciclo.

Naturalmente, questo è un problema a lungo andare; nonostante l’impianto sia ermetico, alla lunga i componenti dell’acqua hanno un’azione sull’impianto stesso, sulle tubature, sui termosifoni e sulla caldaia. Il cloro contenuto nell’acqua, ma anche i metalli, fanno azione di corrosione che porta a piccole perdite specialmente nei punti di aggancio di due componenti separati. L’ossidazione dei componenti fa sì che possano entrare altri piccoli componenti (come delle alghe, che si moltiplicano in acqua) che a un certo punto faranno ostruzione e andranno ad intaccare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento.

Questo meccanismo va avanti spesso per anni ed anni, e ovviamente alla lunga ci possono essere dei problemi, che di solito portano a dover smontare la caldaia o il termosifone: il lavaggio dell’impianto evita che questo possa succedere, ripristinando la funzionalità iniziale.

Viene eseguito sfruttando la p***a della caldaia stessa o (meglio) una p***a a parte, e va ad inserire un prodotto aggressivo (acido) che viene sciolto in acqua e lasciato agire per poco tempo, per rimuovere le incrostazioni senza danneggiare l’impianto. A questo punto viene rimossa tutta l’acqua presente e viene sostituita con nuova acqua, così da ripristinare la condizione iniziale del nostro impianto.
Il lavaggio è obbligatorio solamente quando si effettua un intervento sull’impianto, ovvero nello specifico (Art. 14):

Nel caso della realizzazione di un nuovo impianto, non esistente precedentemente;
Nel caso di ristrutturazione di un edificio, quando la ristrutturazione va ad interessare anche l’impianto stesso;
Nel caso in cui vengano sostituiti i generatori di calore, ovvero le caldaie. Va fatto qualunque sia il motivo della sostituzione, e per motivi tecnici è importantissimo quando si sostituisce la caldaia tradizionale con la caldaia a condensazione.
In questi casi non si può evitare il lavaggio, mentre negli altri casi può essere comunque effettuato, ma è facoltativo. E’ consigliato, perché ci sono problemi da ostruzione, nei seguenti casi:

Alcune stanze sono più fredde rispetto ad altre;
L’impianto impiega molto tempo per riscaldarsi;
Alcuni radiatori sono freddi anche se aperti, in particolare nella parte inferiore;
La caldaia è più rumorosa del normale.

I vantaggi del lavaggio dell’impianto di riscaldamento sono quelli che abbiamo appena visto: in linea di massima, infatti, il lavaggio è sempre un vantaggio, a meno che l’impianto sia nuovo (andrebbe fatto una volta ogni 10 anni, considerando la velocità di insorgenza di corruzione o ostruzioni dell’impianto). Tra i problemi che vengono risolti, infatti, ci sono:

La corrosione dovuta alle sostanze che stagnano in acqua;
L’eliminazione delle alghe che si possono essere formate nell’impianto;
La rimozione degli eventuali depositi di calcare.
Tutto questo, se è passato molto tempo dall’ultimo lavaggio o se per 30 anni non è stato mai eseguito, porta ad un risparmio energetico sul consumo di gas metano che arriva fino a 150 euro all’anno, per una famiglia media.

29/04/2019

Finalmente è nota la rilevanza ai
fini fiscali della comunicazione dei
dati all’Enea per gli interventi edilizi
e tecnologici che comportano
risparmio energetico e/o utilizzo
delle fonti rinnovabili come disciplinati
dall’articolo 16-bis del TUIR.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate,
in linea con il parere del Ministero
dello Sviluppo Economico, ha reso
noto con la risoluzione 18 aprile
2019, n. 46/E che il mancato o tardivo
invio della comunicazione
all’ENEA, seppure obbligatoria per
il contribuente, non determini la
perdita del diritto a fruire della detrazione
fiscale connessa ai predetti
interventi di ristrutturazione,
né tanto meno è prevista
l’applicazione di alcuna sanzione
laddove non si provveda a tale adempimento.
Tale posizione, sostenuta dalla
CNA in occasione della f***a interlocuzione
con l’Agenzia delle Entrate,
deriva dalla lettura della disposizione
recata dall’articolo 16,
comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013,
comma aggiunto in sede di legge
di Bilancio 2018, che ha previsto
l’invio telematico all’ENEA dei dati
relativi agli interventi di ristrutturazione
edilizia in analogia agli interventi
di riqualificazione energetica.
Non si evince, infatti, dalla lettura
della norma citata la perdita del
diritto alla detrazione, in caso di mancata
o tardiva trasmissione, né tanto
meno dall’elencazione tassativa dei
casi di diniego della detrazione tra i
quali appunto non rientra la comunicazione
dei dati all’Enea.
Resta fermo l’obbligo dell’invio telematico
dei dati all’Enea per gli interventi
di ristrutturazione edilizia al fine di effettuare
il monitoraggio e la valutazione
del risparmio energetico conseguito
a seguito della realizzazione dei predetti
interventi.

14/02/2019

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni
fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano
lavori su parti comuni di edifici condominiali.
La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall’articolo
16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una
detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013,
il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000
euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Questi maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi.
Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha rinviato al
31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e
del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione
tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.
Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni
sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione
energetica degli edifici.
Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio
energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.
I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la
detrazione Irpef.
Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni. Tra queste, per
esempio, la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione
gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale. E
ancora, le detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici
interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.
La guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi
benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

Comunicazioni ENEATra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2018 vi è in particolare l’obbligo di trasmett...
18/01/2019

Comunicazioni ENEA
Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2018 vi è in particolare l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto avviene per i lavori di efficientamento energetico. Nella guida, le Entrate segnalano dunque l’attivazione del sito ENEA per l’invio dei dati utili all’accesso alle detrazioni, i termini entro cui inviarli e l’elenco degli specifici interventi soggetti all’obbligo di comunicazione.

La documentazione va inviata all’Ente entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, o del collaudo, o entro il 19 febbraio 2019 per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018. Nella guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate viene fornito uno schema esaustivo delle tipologie di interventi da comunicare obbligatoriamente all’ENEA, tra cui:

- serramenti comprensivi d’infissi;
- coibentazioni delle strutture opache;
- installazione o sostituzione di impianti tecnologici tra cui collettori solari, generatori di calore con caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, microcogeneratori (Pe

Aggiornata la Guida dell'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali spettanti per le ristrutturazioni edilizie, con particolare riferimento alle nuove comunicazioni da inviare all'ENEA.

Indirizzo

C. So Piemonte, 85/a
Saluzzo
12037

Orario di apertura

Lunedì 08:00 - 18:00
Martedì 08:00 - 18:00
Mercoledì 08:00 - 18:00
Giovedì 08:00 - 18:00
Venerdì 08:00 - 18:00

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