31/05/2013
illegittima la sospensiva sui requisiti passivi S. 103/2013 del 22/05/2013 Udienza Pubblica del 10/04/2013
Giudizio
Presidente GALLO - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del 10/04/2013 Decisione del 22/05/2013
Deposito del 29/05/2013 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 15, c. 1°, lett. c), della legge 04/06/2010, n. 96, sostitutivo dell'art. 11, c. 5°, della legge 07/07/2009,
n. 88.
Massime:
Atti decisi: ord. 109/2012
SENTENZA N. 103
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio
MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010,
n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell’art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88
(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
Europee. Legge comunitaria 2008), promosso dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento vertente
tra Roveda Stefano ed altre e la Immobiliare Vittoria s.r.l. ed altri, con ordinanza del 15 febbraio 2012,
iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,
prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di costituzione della Immobiliare Vittoria s.r.l.;
udito nell’udienza pubblica del 10 aprile 2013 il Presidente Franco Gallo in luogo e con l’assenso del
Giudice relatore Sergio Mattarella.
Ritenuto in fatto
1.— Con ordinanza del 15 febbraio 2012, pervenuta alla cancelleria di questa Corte il 22 giugno
2012 (reg. ord. n. 109 del 2012), il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, 102 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c),
della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), in quanto prevede che l’articolo 11, comma
5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008) sia sostituito dalla norma
di interpretazione autentica che recita: «In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la
disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione
nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi
gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola
d’arte asseverata da un tecnico abilitato».
2.— Il giudice remittente premette che la fattispecie al suo esame concerne la domanda risarcitoria
proposta ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. dall’acquirente di un immobile nei confronti del
venditore-costruttore e dell’appaltatore, per il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici
fissati dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici). In
particolare, lo stesso giudice rileva che dalla lettura delle conclusioni del ricorso ex art. 702 bis cod.
proc. civ. introduttivo del giudizio, si evince chiaramente che a fondamento della domanda i ricorrenti
hanno inteso porre non già, genericamente, la violazione delle regole dell’arte nella costruzione degli
edifici da parte del venditore-costruttore e dell’appaltatore, bensì, più specificamente, la violazione dei
requisiti acustici passivi previsti dalla vigente normativa acustica e, segnatamente, dal richiamato
d.P.C.M. 5 dicembre 1997.
Tale decreto, emanato in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera e), della legge
26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), determina i requisiti acustici passivi
e quelli delle sorgenti sonore interne agli edifici, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, e
prescrive i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono
rispettare.
2.1.— Inoltre, il giudice remittente osserva che nella materia è intervenuta, dapprima, la direttiva
2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, recepita con il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale), e, dopo la scadenza della delega prevista dall’art. 14 della legge 31
ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003), l’art. 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2008), ha previsto una nuova delega al Governo, per integrare nell’ordinamento la direttiva
citata e per assicurare l’omogeneità delle normative di settore mediante l’emanazione di uno o più decreti
legislativi.
In riferimento ai requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997,
l’articolo 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009, recante la delega al Governo per il riordino e la
disciplina in materia di inquinamento acustico, prevedeva che «in attesa del riordino della materia, la
disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e,
in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge». Successivamente, è intervenuta la norma impugnata.
2.2.— Ad avviso del giudice remittente, da quanto esposto emerge la rilevanza della questione
sollevata, dal momento che la controversia «verte sulla responsabilità ex art. 1669 cod. civ. del
venditore-costruttore e dell’appaltatore per violazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997», che la norma
censurata ed entrata in vigore in pendenza di giudizio ha reso inapplicabile alla fattispecie in esame.
Pertanto, secondo lo stesso giudice, la sua applicazione comporta che il mancato rispetto dei valori di
isolamento acustico di cui al d.P.C.M. richiamato «non può costituire fonte di responsabilità per il
venditore-costruttore nei confronti dell’acquirente, andando pertanto a incidere su tutte le situazioni
pregresse confluite nei contratti di vendita degli immobili (come, appunto, quella in esame), tranne i casi
in cui sia già intervenuta una sentenza definitiva che riconosca detta responsabilità e fatta salva
comunque l’esecuzione a regola d’arte dei lavori».
3.— Passando ad esporre un primo profilo di illegittimità costituzionale, il giudice a quo afferma che
il contenuto della «norma interpretata» è chiaro e non necessita di interpretazione, non ha dato adito a
contrasti giurisprudenziali, e nessun dubbio è mai stato sollevato circa l’applicabilità del d.P.C.M. 5
dicembre 1997 ai rapporti tra privati acquirenti e costruttori di alloggi. In tal senso, si osserva che l’art.
11, comma 5 della legge n. 88 del 2009 – nella versione antecedente alla modifica apportata dalla norma
impugnata – dichiarava pacificamente applicabile lo stesso decreto ai rapporti tra privati sorti
antecedentemente alla sua entrata in vigore. Pertanto, la norma impugnata ha carattere innovativo, non
assumendo alcun rilievo l’autoqualificazione di norma interpretativa.
In riferimento alla natura delle norme di interpretazione autentica, il giudice remittente richiama
alcune pronunce della Corte costituzionale, tra le quali la sentenza n. 155 del 1990, che ha escluso il
carattere interpretativo nel caso di una norma «che anziché chiarire il significato di una disciplina
precedente ovvero privilegiarne una fra le più possibili interpretazioni, venga ad innovarne i1
contenuto». Inoltre, nell’ordinanza si ricorda che la Corte ha affermato che le norme interpretative
debbono in ogni caso sottostare ai principi costituzionali, come ricordati dalla sentenza n. 525 del 2000,
che ha statuito che «l’efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta, tra gli altri,
al limite del rispetto del principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento
giuridico, principio che trova applicazione anche in materia processuale e che nel caso di specie deve
ritenersi violato in conseguenza della non prevedibilità della soluzione interpretativa adottata dal
legislatore, rispetto a quelle affermatesi nella prassi». Anche recentemente, la sentenza n. 234 del 2007
ha enunciato il principio per cui «nel rispetto del limite segnato dall’art. 25 Cost., il legislatore può
emanare sia disposizioni di interpretazione autentica, che determinano – chiarendola – la portata
precettiva della norma interpretata, fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso della stessa,
sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul
piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti».
Il giudice a quo ribadisce che il contenuto «falsamente interpretativo», ma effettivamente innovativo
della norma impugnata, oltre a incorrere in un vizio di eccesso di potere legislativo «conseguente all’uso
deviato dello strumento dell’interpretazione autentica», viola gli artt. 3 e 24 Cost., oltre al principio di
irretroattività della legge. Infine, il giudice riassume nel modo seguente le censure, affermando che la
disposizione impugnata:
a) viola l’art. 3 della Costituzione, in quanto è suscettibile di produrre una ingiustificata disparità di
trattamento tra coloro che hanno già conseguito, in via pattizia o giudiziaria, un risarcimento a fronte
dell’acquisto di un immobile acusticamente viziato e coloro che, pur trovandosi nella stessa situazione,
non possano, invece, più conseguirlo;
b) risulta affetta da eccesso di potere legislativo, non essendo fondata su di una adeguata causa
giustificativa, risultando comunque priva di natura interpretativa e, «pur non abrogando il d.P.C.M. 5
dicembre 1997 nei rapporti pubblicistici (…) nello stesso tempo lo disapplica ai rapporti tra privati, con
la conseguenza di non salvaguardare i diritti del cittadino che acquista l’unità abitativa e che è il vero
destinatario degli effetti (…) che il d.P.C.M. 5 dicembre 1997 persegue»;
c) si presenta lesiva di vari principi di rilievo costituzionale, quali la tutela dell’affidamento
legittimamente sorto nei soggetti interessati, la tutela della certezza dei rapporti giuridici e della coerenza
dell’ordinamento giuridico;
d) viola l’art. 24 della Costituzione, in quanto limita irragionevolmente il diritto di difesa, non
permettendo la relativa azione dei proprietari degli immobili compravenduti nei confronti dei soggetti
responsabili della non corretta esecuzione delle opere;
e) lede le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario dagli artt. 101, 102, 104 Cost.,
dal momento che «la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il
legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su
concrete fattispecie sub iudice», ribadito nelle sentenze n. 397 e n. 6 del 1994, n. 429, n. 424, n. 283 e n.
39 del 1993, n. 440 del 1992, n. 429 del 1991.
4.— Nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento l’Immobiliare Vittoria s.r.l., parte
resistente nel giudizio a quo, per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza.
La parte costituita espone che il giudizio a quo è stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sul
ritenuto presupposto che lo svolgimento del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo
legittimasse la scelta a favore del rito a cognizione sommaria.
L’interveniente afferma che il procedimento di accertamento preventivo espletato definisce ed
esaurisce l’oggetto del contenzioso come petitum e causa petendi. Nel relativo ricorso, i ricorrenti hanno
esplicitato che l’unità immobiliare è stata a loro venduta dall’Immobiliare Vittoria s.r.l., ma è stata
costruita da altro soggetto, la Della Valle e Lavelli s.n.c., ed affermano che l’unità immobiliare in
questione non rispetterebbe uno dei parametri previsti dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997, concernente
l’isolamento da facciata di alcuni vani dell’unità immobiliare, ma riconoscono che rispetta tutti gli altri
parametri, relativi ai rumori da calpestio e da servizi a funzionamento continuo e discontinuo.
In tale quadro, nell’atto di costituzione si osserva che il procuratore dell’attore nell’accertamento
tecnico preventivo si è avvalso dell’unica delega rilasciatagli in calce all’atto, e da tale constatazione si
ricava che sono riferibili alla parte sia la confessione della costruzione dell’unità immobiliare da parte
della Della Valle e Lavelli s.n.c., e non dalla Immobiliare Vittoria s.r.l., sia la confessione del rispetto di
tutti i parametri tranne quello dell’isolamento da facciata.
Pertanto il procuratore, in carenza di nuova delega, non poteva introdurre nel giudizio di cognizione
il contenzioso su altri parametri, dal momento che i suoi mandanti nel procedimento di accertamento
tecnico preventivo avevano confessato che detti parametri erano stati rispettati, e, sotto diverso profilo,
l’ampliamento dell’oggetto del giudizio ad altri parametri era precluso allo stesso procuratore, in quanto
provvisto dell’unica delega rilasciatagli per 1’accertamento tecnico preventivo, che contestava il mancato
rispetto del solo parametro dell’isolamento da facciata. Inoltre, si afferma che nel giudizio civile in
oggetto, petitum e causa petendi non possono essere ampliati d’ufficio dal giudice.
Nell’atto di costituzione si rileva anche che l’ordinanza di rimessione contiene due inesattezze
nell’esposizione del fatto. In primo luogo, si riferisce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto a seguito di
procedimento ex art. 696 c.p.c., la prospettazione della partecipazione dell’Immobiliare Vittoria
all’attività edificatoria, laddove l’affermazione che l’Immobiliare Vittoria «risulta ... abbia preso parte
all’attività edificatoria è contenuta nel ricorso ex art. 702 bis e contrasta nettamente con l’esclusione
della partecipazione affermata nel precedente ricorso ex art. 696 c.p.c.».
Secondariamente, nell’ordinanza si riferisce l’eccezione di carenza di delega al difensore della
comparente Immobiliare Vittoria s.r.l. alla domanda di risarcimento per danni diversi da quello del
mancato rispetto del parametro di isolamento da facciata, mentre l’eccezione è riferita all’introduzione di
petitum e causa petendi diversi da quelli introdotti nell’accertamento tecnico preventivo, in forza
dell’unica delega in atti.
Sotto un ulteriore profilo, si contestano, nel merito, i risultati dell’indagine svolta nell’accertamento
tecnico preventivo, in ordine al mancato rispetto di quell’unico indice dell’isolamento da facciata di cui
si è detto, e si sostiene che nelle more vi sarebbe stata la sostituzione delle parti finestrate da parte degli
attori. Pertanto, sarebbe precluso l’accertamento «nel giudizio di cognizione, se l’insufficiente
isolamento da facciata sia imputabile al costruttore della muratura e/o al produttore e posatore dei
serramenti e/o al progettista e direttore dei lavori o agli stessi ricorrenti/attori per negligenza nell’uso
delle parti finestrate protrattosi per ben sei anni».
Ad avviso della parte costituita, questa mutazione dello stato dei luoghi operata dagli attori
impedisce loro di provare in giudizio l’imputabilità a terzi dell’insufficiente isolamento da facciata.
4.1.— In prossimità dell’udienza, la parte costituita ha depositato memoria per ribadire
l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, a causa dell’assenza di prova sia dell’esistenza,
che dell’imputabilità a terzi, del danno derivante dal preteso vizio acustico di insufficiente isolamento
della facciata dell’immobile oggetto della compravendita.
Considerato in diritto
1.— Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’ art. 15, comma 1,
lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), in quanto prevede che
l’articolo 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008), sia sostituito
dalla norma di interpretazione autentica secondo la quale, «In attesa dell’emanazione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si
interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro
componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra
costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in
giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato».
2.— Al fine di chiarire il contesto normativo nel quale si inserisce la disposizione impugnata, giova
premettere che l’art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull’inquinamento acustico), ha attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di
quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. In ottemperanza a tale disposizione, è stato emanato il d.P.C.M. 5
dicembre 1997, che determina i suddetti requisiti, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, e
prescrive i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono
rispettare.
Nella materia in esame è poi intervenuta la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale, che è stata recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
(Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale), ed a seguito della scadenza della delega prevista dall’art. 14 della legge 31 ottobre 2003, n.
306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 2003), l’art. 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ha nuovamente delegato il
Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di integrare nell’ordinamento la direttiva citata e
di assicurare l’omogeneità delle normative di settore.
In particolare, il comma 5 dell’art. 11 della legge n. 88 del 2009 ha previsto che «in attesa del
riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei
rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Infine, l’art. 15, comma 1, lettera c), impugnato, ha introdotto la norma interpretativa in questione.
3.— In primo luogo, deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla parte
costituita Immobiliare Vittoria s.r.l., che, limitando la propria difesa a tale eccezione, ha affermato, da un
lato, che il petitum e la causa petendi del giudizio dovevano ritenersi fissati dall’espletato accertamento
tecnico preventivo – e pertanto la contestazione circa il rispetto dei parametri di cui al d.P.C.M. 5
dicembre 1997 doveva limitarsi al solo al grado di isolamento della “facciata finestrata” dell’edificio in
questione –, e dall’altro, che in nessun caso sarebbe più ottenibile la prova dell’eventuale responsabilità
della nominata società convenuta, dal momento che parte attrice aveva nel tempo mutato i luoghi,
sostituendo i serramenti dello stesso immobile: pertanto, ad avviso della parte privata costituita nel
presente giudizio, la questione sarebbe inammissibile in quanto irrilevante ai fini della definizione del
giudizio a quo, che dovrebbe essere deciso sulla base delle ordinarie disposizioni sull’onere della prova,
e nel quale non troverebbe applicazione la norma impugnata.
3.1.— Al riguardo, deve rilevarsi che questa Corte ha costantemente affermato che ad essa non
spetta, nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati in via incidentale, la valutazione circa i
presupposti di esistenza del giudizio a quo, «a meno che questi non risultino manifestamente e
incontrovertibilmente carenti», essendo sufficiente che «l’ordinanza di rimessione argomenti non
implausibilmente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale» (ex plurimis, sentenze n. 270
del 2010 e n. 41 del 2011; ordinanza n. 25 del 2012).
Ora, nell’ordinanza in esame, il giudice remittente ha rilevato che nell’atto introduttivo con il quale
chiedevano il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. per i gravi difetti rilevati nel bene
immobile oggetto di compravendita, i ricorrenti non lamentavano la generica violazione delle regole
d’arte nella costruzione degli edifici ma, più specificamente, chiedevano l’accertamento della violazione
delle disposizioni relative ai requisiti acustici previste dal d.P.C.M. 2 dicembre 1997, emanato in
attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995, a tal fine chiedendo l’acquisizione
del fascicolo relativo all’accertamento tecnico preventivo già espletato ai sensi dell’art. 696 bis cod.
proc. civ.. Inoltre, nella medesima ordinanza, si procede ad una esauriente ricostruzione del quadro
normativo alla base del decreto richiamato, come sopra riportata, evidenziando, in particolare,
l’incidenza della norma interpretativa impugnata su quella applicabile nel giudizio in corso, mediante la
previsione dell’effetto retroattivo all’art. 3, comma 1, lettera e), citato che esclude, fino all’emanazione
dei decreti legislativi finalizzati ad integrare nell’ordinamento nazionale le norme comunitarie previste
dalla direttiva 2002/49/CE, l’applicabilità delle norme relative ai requisiti acustici passivi degli edifici
«nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi».
Pertanto, deve ritenersi che il giudice, rilevando l’incidenza della disposizione impugnata sulle
norme applicabili relative ai requisiti acustici nel giudizio a quo, abbia motivato in modo non
implausibile sulla rilevanza della questione sollevata, restando invece a lui rimessa, in ragione
dell’autonomia del giudizio costituzionale rispetto a quello a quo, la valutazione circa l’esistenza della
prova offerta dalla parte in ordine alla violazione delle suddette norme acustiche.
Di conseguenza, l’eccezione di inammissibilità della questione prospettata dalla parte privata
costituita deve essere rigettata.
4.— Nel merito, la questione è fondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art.
11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica,
non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 78 e n. 15 del 2012,
n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006), e che «il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare
norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione
nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti
«motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU). La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non
può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un
significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex
plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge
interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione
di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire
un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009),
a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse
costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali
all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri
fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso
ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si
riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la
certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere
giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).
La norma impugnata nel presente giudizio travalica i limiti individuati dalla giurisprudenza della
Corte ora richiamata.
Innanzitutto, seppure formulata quale norma di interpretazione autentica, essa non interviene ad
assegnare alla disposizione interpretata un significato già in questa contenuto, «riconoscibile come una
delle possibili letture del testo originario», al fine di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato
normativo» in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» o di «ristabilire un’interpretazione più
aderente alla originaria volontà del legislatore» a tutela della certezza del diritto e degli altri principi
costituzionali richiamati.
La ricostruzione del quadro normativo nel quale si inserisce la disposizione censurata conferma
questa conclusione. La norma “interpretata” [art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995]
disciplina infatti la modalità di esercizio della competenza statale nella individuazione dei requisiti
acustici degli edifici, regolando il procedimento per l’adozione del relativo d.P.C.M., ma non considera
in alcun modo i riflessi di tali disposizioni nei rapporti tra privati. La successiva disposizione innovativa
contenuta nell’art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009, ha stabilito che «In attesa del riordino della
materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’art.
3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati
e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge». Infine, la norma impugnata, sostituendo quest’ultima
disposizione, è formulata quale norma interpretativa, ad effetto retroattivo, dell’art. 3, comma 1, lettera
e), della legge n. 447 del 1995, che, come si è visto, attiene all’attribuzione della competenza statale
nella materia, ma non riguarda i rapporti tra privati.
In particolare, questa Corte ha affermato che «per quanto attiene alle norme che pretendono di avere
natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione, ove queste non si limitino
ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una
delle possibili letture del testo originario, potrà costituire un indice di manifesta irragionevolezza» (ex
plurimis, sentenze n. 41 del 2011, n. 234 del 2007, n. 274 del 2006).
In secondo luogo, la retroattività della disposizione impugnata non trova giustificazione nella tutela
di «principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di
interesse generale”, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU)».
Una tale finalità della disposizione censurata non emerge né dai lavori parlamentari, né dal suo
intrinseco contenuto normativo. Tale contenuto viene ad incidere su rapporti ancora in corso, vanificando
il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva
ancora la norma “sostituita”, di cui all’art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009, che, a tutela di tale
affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione dell’applicazione nei rapporti tra
privati delle norme sull’inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli
«alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Al contrario, la norma impugnata, oltre a ledere il legittimo affidamento sorto nei soggetti suddetti,
contrasta con il principio di ragionevolezza, in quanto produce disparità di trattamento tra gli acquirenti
di immobili in assenza di alcuna giustificazione, e favorisce una parte a scapito dell’altra, incidendo
retroattivamente sull’obbligo dei privati, in particolare dei costruttori-venditori, di rispettare i requisiti
acustici degli edifici stabiliti dal d.P.C.M. 2 dicembre 1997, di attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e),
della legge n. 447 del 1995.
Di conseguenza la questione sollevata è fondata, e la norma censurata deve essere dichiarata
costituzionalmente illegittima, a causa della violazione dell’art. 3 Cost., restando assorbite le censure
prospettate in riferimento agli altri parametri costituzionali invocati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n.
96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell’art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88
(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
Europee. Legge comunitaria 2008).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio
2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma
dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16
marzo 1956).
Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.