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18/05/2022

Cosa conviene fare se si è coinvolti in un sinistro stradale?

A nessuno piace, ovviamente, rimanere vittime di un incidente stradale ma purtroppo quando si è utenti della strada si possono subire le maldestre condotte di guida altrui.

Nel caso in cui dovesse accadere, la prima cosa da fare negli istanti successivi è MANTENERE LA CALMA.

Se la persona che ha causato il sinistro non si dimostra collaborativa, è inutile cercare di far valere le proprie ragioni forzando la mano o lasciandosi andare ad inconcludenti battibecchi.

Ricordiamoci che è la Compagnia Assicurativa che dovrà risarcire il danno ed è su questo che ci dobbiamo concentrare.

Fatta questa doverosa premessa, occupiamoci ora delle operazioni che si devono compiere al fine di gestire al meglio l'accaduto:
anzitutto si deve presegnalare agli altri utenti della strada la situazione di pericolo, apponendo il segnale mobile di forma triangolare di dotazione del proprio veicolo, per evitare di causare un altro incidente.
Se il sinistro si è verificato in condizioni di scarsa illuminazione, in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità e foschia, si deve scendere dal veicolo indossando l'apposito giubbotto (o bretelle) retroriflettente ad alta visibilità previsto dal Codice della Strada.

L'operazione successiva prevede di accertarsi che non vi siano feriti, viceversa occorre allertare il servizio d'emergenza sanitaria chiamando il 118.
Se i feriti sono visibilmente intrappolati nei veicoli a causa delle deformazioni subite dagli stessi, occorre allertare anche i Vigili del Fuoco chiamando il 115.
In ogni caso, occorre allertare anche l'Autorità chiamando il 112, oppure la Polizia Locale, che provvederanno a ripristinare la viabilità nonché a redigere il rapporto d'intervento, e procederanno con i rilevamenti di rito.

E' importante sapere che, nel caso si sospetti la presenza di persone che abbiano riportato gravi lesioni, queste non devono in nessun caso essere spostate o sottoposte a manipolazioni di alcun genere; questo per non rischiare di peggiorare le loro condizioni cliniche e causare loro lesioni colpose.
Occorre, bensì, attendere l'arrivo dei soccorsi e del personale medico che saprà intervenire sui malcapitati nel modo corretto.

Successivamente, si può procedere a raccogliere elementi di prova indispensabili allorquando occorrerà trattare la richiesta di risarcimento danni con la Compagnia Assicurativa.

L'operazione più importante a tal fine è documentare il sinistro scattando diverse fotografie ai veicoli nella loro posizione di quiete, cercando di inquadrare le targhe e i danneggiamenti subiti da essi.
Le fotografie vanno scattate da diverse angolazioni ed occorre, altresì, fotografare eventuali tracce gommose, di liquidi o di detriti riconducibili all'incidente stradale.
Molto utili sono anche le fotografie panoramiche del campo del sinistro che riprendono il luogo dell'accaduto nella sua interezza e da diverse direzioni di marcia.
Se vi è la presenza di segnaletica stradale, verticale e/o orizzontale, o di qualsiasi altro tipo, è buona norma fotografare anche quella.

E' bene precisare che, la documentazione fotografica deve ritrarre i veicoli nell'esatta posizione assunta negli istanti successivi all'urto, ovvero bisogna scattare le fotografie prima che i veicoli vengano eventualmente spostati.
Quest'ultima operazione è fondamentale poichè può consentire molto più facilmente di risalire alla dinamica del sinistro e di documentarne il fatto storico: un'adeguata documentazione fotografica, infatti, potrà risultare molto più determinante di qualsiasi testimone.

Ricordiamo, che ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni del Codice della Strada.

Dunque, dopo aver terminato la raccolta degli elementi probatori si passa, come atto conclusivo, alla compilazione del modulo di denuncia in ogni sua parte, compresa la sezione che riguarda eventuali testimoni che abbiano assistito al fatto (nome, cognome, indirizzo, telefono).
Naturalmente, è opportuno che il modulo di denuncia di sinistro sia sottoscritto da tutti i conducenti.
Qualora però ci siano divergenze sull'attribuzione delle responsabilità o sulla dinamica, ciascun conducente potrà compilare il proprio modulo separatamente e/o successivamente.
Se possibile, raccogliere i seguenti documenti (anche fotograficamente):
- carta di circolazione dei veicoli coinvolti
- polizze assicurative
- patenti di guida dei conducenti
- contatti telefonici
- testimoni

Cosa succede, però, se il responsabile che ha causato l'incidente stradale fugge o non è assicurato?
In questi casi particolari spetta al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada provvedere al ristoro dei danni subiti, al netto di eventuali franchigie, tenendo presente in ogni caso, che bisognerà fornire prova del fatto storico.
Determinante, in questi casi, è la testimonianza di soggetti che abbiano assistito al fatto, annotare la marca, il modello ed il colore del veicolo fuggito, se fosse guidato da un uomo o una donna e qualsiasi altro particolare utile.

Ora, non ci resta che rivolgerci ad un professionista esperto in materia di infortunistica stradale, il quale potrà gestire la pratica in nome, per conto e nell'interesse del danneggiato, al fine di ottenere dalla Compagnia Assicurativa il giusto risarcimento per tutti i danni subiti.

Noi di Tech Sicily Soluzioni Infortunistica siamo specializzati in questo.

La scelta di un tecnico si fa determinante quando questi dovrà trattare il danno direttamente con il tecnico fiduciario della Compagnia Assicurativa, poiché talvolta è in grado di definire la pratica prima che si renda necessario il ricorso alla Giustizia.

Si precisa che, la richiesta di risarcimento rivolta alla Compagnia Assicurativa viene inviata in Direzione, unitamente al modulo di denuncia, pertanto è inutile e superfluo presentare quest'ultimo alla propria agenzia.

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18/05/2022

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28/02/2022

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09/02/2022



Vi sarà capitato, probabilmente, di sentir parlare di risarcimento diretto allorquando si viene coinvolti in un sinistro stradale.
Avrete avuto, magari, amici o parenti che ve ne abbiano parlato poiché direttamente coinvolti.

Ma cos'è, di preciso, il risarcimento diretto?
Vediamo.

Con gli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), il Legislatore introduceva una procedura obbligatoria di risarcimento diretto dei danni da incidente stradale da parte dell'Impresa assicuratrice del danneggiato, in luogo dell'Impresa assicuratrice del responsabile civile.
Ossia, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, ovvero alla propria Compagnia assicurativa.

Condizione indispensabile per ottenere il pagamento direttamente dalla propria Compagnia, attivando così la Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.), è la compilazione e la controfirma, da entrambe le parti, del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente, il c.d. “modulo blu”.

Successivamente, la Convenzione di Indennizzo Diretto è stata sostituita ed inglobata nella C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).
In data 18 luglio 2006, infatti, veniva emanato il D.P.R. 254/2006, con cui veniva data attuazione alla disciplina di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private.
La C.A.R.D. entrava in vigore esattamente l'1 febbraio 2007.

La differenza principale tra CID e CARD consiste nel fatto che quest'ultima è applicabile anche nel caso in cui il modulo di denuncia sia sottoscritto da una sola delle parti.

La C.A.R.D. veniva presentata con toni entusiastici, poiché avrebbe dovuto abbattere i tempi dei risarcimenti e rendere le pratiche risarcitorie più facili da gestire.
Nelle intenzioni, soprattutto, avrebbe dovuto portare anche ad un drastico abbassamento dei premi assicurativi.

Bene, verrebbe da dire.
Ma, come si sa, tra la teoria e la pratica spesso ci sta un oceano di mezzo.

Vediamo meglio nel dettaglio i punti salienti che vengono appositamente "nascosti" ai consumatori dagli operatori del settore assicurativo.

L'art. 13 del D.P.R. 254/2006 ha sancito che le Imprese di assicurazione stipulano fra loro una Convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, specificando che per la regolazione contabile dei rapporti economici, la Convenzione deve prevedere una Stanza di Compensazione dei risarcimenti effettuati.

In altre parole, ciò significa che le Imprese assicurative che hanno gestito i sinistri in regime di risarcimento diretto (c.a.r.d.) ricevono il rimborso dei pagamenti effettuati.
Tale rimborso, però, non viene eseguito direttamente dalle Imprese civilmente responsabili, bensì attraverso la Stanza di Compensazione, secondo lo schema evidenziato.

Chiarito questo, è importante sapere anche che i rimborsi avvengono su base forfettaria, pertanto le Imprese assicurative non ricevono dalla Stanza di Compensazione l'effettivo importo sborsato.
Infatti, il Legislatore ha stabilito che la Compagnia che ha provveduto al pagamento diretto del danno non recupera lo stesso importo della somma corrisposta al danneggiato, ma un importo “prefissato” in base a costi medi e con i meccanismi stabiliti dalla predetta Convenzione stipulata tra le Compagnie assicuratrici.

In pratica, per i danni materiali è previsto che le compensazioni avvengano sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee, in numero non superiore a tre.
Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'Impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla Convenzione.
I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto.

Esempio pratico:
Supponiamo che la cifra forfettaria stabilita per quest'anno, relativa ai rimborsi, sia di € 2000 per ciascun sinistro gestito in regime CARD.

Supponiamo che la nostra Compagnia assicurativa abbia pagato per un sinistro € 2500.

Otteniamo:
€ 2000 - € 2500 = -500 euro ==> la nostra Compagnia di assicurazione ha perso € 500.

Supponiamo invece, che la nostra Compagnia assicurativa abbia pagato per un sinistro € 1200.

Otteniamo:
€ 2000 - € 1200 = +800 euro ==> la nostra Compagnia di assicurazione ha guadagnato € 800.

Cosa si evince da questo?
Che c'è un bel conflitto d'interesse!

Difatti, con questo meccanismo, le Compagnie di assicurazione hanno tutto l'interesse a contenere il più possibile i risarcimenti, per due motivi:
primo, per non rischiare di rimetterci troppo;
secondo, per poterci lucrare e guadagnare.

Ecco spiegato il perchè le Compagnie assicurative vogliono e pretendono di gestire i sinistri in totale autonomia, sconsigliando i propri assicurati di rivolgersi ad operatori e patrocinatori esterni ed autonomi.

E' in atto una precisa strategia di marketing, spesso farcita da modestissimi sconti sui premi versati dall'assicurato.

Il meccanismo che regola la C.A.R.D. diviene ancor più penalizzante per il danneggiato allorquando questi abbia riportato lesioni di una certa entità: il danneggiato non conosce quale sia il giusto importo che gli spetta, non avendo le necessarie competenze in materia.

Finisce così per fidarsi del proprio assicuratore, rimanendo però con il dubbio in ordine alla congruità della somma risarcitoria ricevuta.

Preme sottolineare, a tal proposito, che le Compagnie di assicurazione non possono rifiutarsi di assicurare gli utenti della strada nel caso in cui l'assicurato decida di rivolgersi ad un professionista esterno di propria fiducia, giacché la copertura assicurativa per la r.c.a. è obbligatoria per legge.

Indirizzo

SICILIA/Rometta Marea ME, Via Fondaco Nuovo 21
Spadafora
98043

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