20/08/2023
Gli impianti fotovoltaici nei condomini
L'art. 1122-bis c.c., norma introdotta dalla Legge n. 220/2012 (a decorrere dal 18 giugno 2013) proprio al fine di facilitare l’uso del singolo delle parti comuni dell’edificio per l’installazione di impianti fotovoltaici volti alla produzione di energia da fonti non inquinanti ed al contenimento dei consumi energetici.
, prevede che “é consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato” (comma 2), stabilendo che, soltanto “qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi” (comma 3); in tal caso, l’assemblea - debitamente sollecitata dal medesimo amministratore - può prescrivere, con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 5, c.p.c., “adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio” e, “provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto”; inoltre, la stessa assemblea, con il quroum di cui sopra, può anche “subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”.